22/04/10

PERSONALE ATA SUPPLENTE

Si applica anche a questo personale la recente interpretazione autentica dell'articolo 37. comma 3 del CCNL 24/7/2003 chiesta dal Giudice del Lavoro di Messina, infatti l'articolo 59 espressamente richiama l'applicazione dell'articolo 37 per i commi che vanno dal 2 al 7.

leggi gli articoli, l'interpretazione autentica ed il commento

ART.59 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 37.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE

ART. 37 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART.37,c.3, CCNL 24/7/2003

SE IL TITOLARE, ANCHE CON MOTIVAZIONI DIVERSE, NON RIENTRA IN SERVIZIO, IL SUPPLENTE DEVE ESSERE PAGATO NEI PERIODI DI INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

E’ quanto hanno stabilito le OO.SS., firmatarie del CCNL e l’ARAN con una interpretazione autentica, chiesta dal Giudice del Lavoro di Messina, a causa del del ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Messina a favore di una supplente alla quale non era stato riconosciuto il servizio, giuridico ed economico, in costanza di lavoro, sette giorni prima dell’inizio delle vacanze e sette giorni dopo la fine delle vacanze Natalizie.
Il tutto dopo che il docente titolare di cattedra di un Istituto secondario di secondo grado di Messina si è assentato per un lungo periodo (maternità) e con diverse certificazioni e motivazioni.
Una di queste certificazioni cadeva entro il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.
Il supplente nominato per sostituire il titolare assente ha svolto il proprio servizio, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo nel quale ricadevano anche le vacanze natalizie. La Scuola aveva negato il pagamento del servizio, relativamente al periodo delle vacanze, per il fatto che il certificato, giustificativo dell’assenza del titolare, scadeva nel mezzo del periodo di vacanza, facendo venire meno, a parere della scuola e dall’Avvocatura dello Stato di Messina, il requisito “dell’unica soluzione” dell’intera durata dell’assenza.
Le OO.SS. e l’ARAN, come sempre affermato dalla UIL Scuola che ha patrocinato il ricorso, hanno, invece, chiarito che il servizio, svolto senza soluzione di continuità, è quello relativo all’elemento oggettivo, riferito al servizio del supplente, ovvero all’assenza del titolare e non a quello relativo all’unico certificato che, a parere dell’Amministrazione, avrebbe giustificato il pagamento.

Questa interpretazione autentica, resa ai sensi dell’art.64 del d.lgs. n. 165/2001, che oltre il caso specifico, assume valenza generale, avendo anche valore retroattivo, ha finalmente risolto in maniera definitiva una questione che si ripeteva ad ogni anno, in occasione delle vacanze previste dai rispettivi calendari scolastici, regionali.

IL TESTO DELL’INTEPRETAZIONE AUTENTICA:

“Premesso che il Tribunale Civile di Messina - Sezione Lavoro - in relazione alla causa di lavoro R.G. n: 4662/2004, con ordinanza del 2.2.2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola debbano esprimersi sul se l’espressione letterale”si assenti in un’unica soluzione” dell’art.37,comma3, del predetto contratto vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità.
Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art.64 del d.lgs.n.65/2001.
Le parti firmatarie del relativo CCNL, sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

L’art.37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto,esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Mi sembra vergognoso che il lavoratore dello Stato debba difendersi dallo stesso Stato che dovrebbe essere il difensore dei diritti dei propri cittadini. In questa vicenda sono inclusi insegnanti che lavorano a migliaia di chilometri dalla propria sede di residenza, il che significa che vengono sostenute spese che annullano apriori il guadagno derivato dal lavoro stesso. Ma questo allo Stato non importa, non si cura delle proprie risorse umane, cercando di detrarre dal loro stipendio anche i giorni in oggetto, mentre l'insegnante è costretto a rimanere molto spesso lontano dalla propria famiglia, sopratutto per l'insostenibilità delle spese di viaggio, anche durante le vacanze in occasione di grandi ricorrenze festive e religiose.

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