La nostra società è guidata dagli interessi economici. Tutto invita all'istinto e a vivere il momento senza fermarsi a riflettere. Chi si ferma a riflettere ha un vantaggio sugli altri: la ragione, il pensiero e quindi la capacità di guidare la propria vita con la propria coscienza.
10/05/10
Ecco gli orari delle VISITE FISCALI: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto
l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,
il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore,
entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di
reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari
che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita'
stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.
7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da
parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con
nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
A d o t t a
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 55-septies (Controlli
sulle assenze) introdotto dall'art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato Brunetta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e'
stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
altri riferimenti:
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2009/ottobre/notizia-del-29102009-3.aspx
22/04/10
PERSONALE ATA SUPPLENTE
leggi gli articoli, l'interpretazione autentica ed il commento
ART.59 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 37.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART.37,c.3, CCNL 24/7/2003
SE IL TITOLARE, ANCHE CON MOTIVAZIONI DIVERSE, NON RIENTRA IN SERVIZIO, IL SUPPLENTE DEVE ESSERE PAGATO NEI PERIODI DI INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
E’ quanto hanno stabilito le OO.SS., firmatarie del CCNL e l’ARAN con una interpretazione autentica, chiesta dal Giudice del Lavoro di Messina, a causa del del ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Messina a favore di una supplente alla quale non era stato riconosciuto il servizio, giuridico ed economico, in costanza di lavoro, sette giorni prima dell’inizio delle vacanze e sette giorni dopo la fine delle vacanze Natalizie.
Il tutto dopo che il docente titolare di cattedra di un Istituto secondario di secondo grado di Messina si è assentato per un lungo periodo (maternità) e con diverse certificazioni e motivazioni.
Una di queste certificazioni cadeva entro il periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.
Il supplente nominato per sostituire il titolare assente ha svolto il proprio servizio, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo nel quale ricadevano anche le vacanze natalizie. La Scuola aveva negato il pagamento del servizio, relativamente al periodo delle vacanze, per il fatto che il certificato, giustificativo dell’assenza del titolare, scadeva nel mezzo del periodo di vacanza, facendo venire meno, a parere della scuola e dall’Avvocatura dello Stato di Messina, il requisito “dell’unica soluzione” dell’intera durata dell’assenza.
Le OO.SS. e l’ARAN, come sempre affermato dalla UIL Scuola che ha patrocinato il ricorso, hanno, invece, chiarito che il servizio, svolto senza soluzione di continuità, è quello relativo all’elemento oggettivo, riferito al servizio del supplente, ovvero all’assenza del titolare e non a quello relativo all’unico certificato che, a parere dell’Amministrazione, avrebbe giustificato il pagamento.
Questa interpretazione autentica, resa ai sensi dell’art.64 del d.lgs. n. 165/2001, che oltre il caso specifico, assume valenza generale, avendo anche valore retroattivo, ha finalmente risolto in maniera definitiva una questione che si ripeteva ad ogni anno, in occasione delle vacanze previste dai rispettivi calendari scolastici, regionali.
IL TESTO DELL’INTEPRETAZIONE AUTENTICA:
“Premesso che il Tribunale Civile di Messina - Sezione Lavoro - in relazione alla causa di lavoro R.G. n: 4662/2004, con ordinanza del 2.2.2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola debbano esprimersi sul se l’espressione letterale”si assenti in un’unica soluzione” dell’art.37,comma3, del predetto contratto vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità.
Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art.64 del d.lgs.n.65/2001.
Le parti firmatarie del relativo CCNL, sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:
L’art.37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto,esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Mi sembra vergognoso che il lavoratore dello Stato debba difendersi dallo stesso Stato che dovrebbe essere il difensore dei diritti dei propri cittadini. In questa vicenda sono inclusi insegnanti che lavorano a migliaia di chilometri dalla propria sede di residenza, il che significa che vengono sostenute spese che annullano apriori il guadagno derivato dal lavoro stesso. Ma questo allo Stato non importa, non si cura delle proprie risorse umane, cercando di detrarre dal loro stipendio anche i giorni in oggetto, mentre l'insegnante è costretto a rimanere molto spesso lontano dalla propria famiglia, sopratutto per l'insostenibilità delle spese di viaggio, anche durante le vacanze in occasione di grandi ricorrenze festive e religiose.
18/04/10
Ordinamento interno della Chiesa nelle origini. *
legge di tutti gli organismi viventi superiori che permette loro di sopravvivere è che progredendo in età acquistino una forma esterna sempre più robusta che permetta loro sostegno e protezione.
In una società di uomini, a questa forma esterna appartiene l'autorità e il potere.
- Il carattere di servizio della gerarchia nella Chiesa-
Gesù ha detto di essere venuto "non per essere servito ma per servire"; e vuole che così come ha fatto Lui faccia la Chiesa che lo prolunga.
La Chiesa tutta deve essere in stato di servizio ma in modo particolare la gerarchia.
La gerarchia esiste non per dominare, ma per essere "sacramento" di Dio che vuol salvare tutti; per sostituire Cristo, per comportarsi come si sarebbe comportato lui se fosse al nostro posto e ciò per condurre le anime alla vera libertà dal peccato, dalla morte, dalla carne e dalla legge.
O meglio ancora: l'autorità c'é per portare le anime all'amore di verità che rende liberi. La gerarchia é un potere nella Chiesa che é da esercitare solo se mossi da amore.
E' significativo notare che nel Nuovo Testamento che non vengono utilizzati quasi mai i termini profani "ordine", "dignità", "principio" e ancora meno"poteri", "autorità", "comando" e viene invece quasi sempre utilizzata la parola "diaconia" che significa ministero e servizio non per necessità ma per amore.
Cristo stesso rovesciò il concetto del termine di autorità, dicendo: "Se uno vuol essere il primo, deve essere l'ultimo di tutti ed il servo di tutti" (Mc 9,33).
L'autorità non è qualcosa di proprio, ma un servizio da esercitare a nome di Cristo.
Gesù stesso dà l'esempio del servizio nell'ultima cena, lavando i piedi.
Così come fece lui debbono fare i suoi ministri.
Il Concilio Vaticano II ha posto tutta la Chiesa in stato di servizio.
"I ministri... che sono rivestiti di sacra potestà, sono servi dei loro fratelli perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinariamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza".
Da ciò consegue che l'autorità é da esercitarsi solo per amore e disinteressatamente, qualità che insieme alla carità devono essere nel ministro posto al governo della Chiesa una caratteristica.
Gli uffici gerarchici
- a) La legittimità di governo si manifesta nel crescere della Chiesa fin dall'inizio, secondo la volontà del Fondatore. Il problema dell'autorità, fin quando vissero gli apostoli, era risolto. Gli apostoli erano testimoni della sana dottrina ed essi stessi erano coscienti del loro incarico di governo della Chiesa, coscienza testimoniata dagli Atti degli Apostoli e dalle lettere apostoliche, sottolineando l'esistenza di diversi gradi nelle comunità (I Cor 12, 28ss; 14) e che essi stessi rivestivano un vero ufficio. b) Le stesse fonti mostrano che gli stessi apostoli mediante l'imposizione delle mani istituivano dei rappresentanti (cfr. At 14,23). Nelle nuove comunità, in forza dell'autorità investitagli dagli Apostoli gli incaricati erano detentori d'autorità. Essi erano in primo tempo rappresentanti degli apostoli alla morte dei quali firono essi i loro successori.
- a) Da Fil 1,1 si ricava che nelle comunità cristiane esisteva un ufficio ecclesiastico i cui detentori erano chiamati episcopi (sorveglianti). Il termine episcopo deriva da "scopeo" (guardare) ed "epi" (sopra). L'uso di questa parola era atto ad indicare persone incaricate di sorvegliare città sottomesse o colonie presso i gentili. Perciò presso la Chiesa della gentilità tale nome fu applicato ai responsabili di sorvegliare il comportamento dei credenti nelle comunità cristiane (Da Pietro al Papato, Fausto Salvoni, Ed Lanterna Genova, I, 1970). Originariamente questo ufficio, presso le comunità cristiane, equivaleva a quello dei presbiteri (= anziani) (cfr. At 20,17 con 20,28). Paolo non fondò nuove comunità solo su uomini dotati di particolari carismi, al contrario di altri. Dal N.T. non si può pretendere una esposizione completa del patrimonio di Fede e della differenza degli uffici. b) Nelle chiese più grandi c'erano anche gli anziani (presbiteri) riuniti in comunità che dapprima guidavano insieme la comunità e poi magari uno solo divenne il responsabile. Il termine episcopus (sorvegliante) coll'andare del tempo fu riservato ad uno solo e ciò lo si può dedurre anche da I Clemente (epistola) ove egli dice che al sacerdote supremo sottostanno gli altri sacerdoti e Leviti (episcopato Monarchico). In Atti é riportata la collaborazione autoritativa di Gerusalemme con gli Apostoli che comunque non perdevano la loro particolare autorità ufficiale. c) Comunque anche su questo punto ebbero inizio dei contrasti. Con molta facilità possiamo scoprire il formarsi dell'ufficio episcopale nell'Asia Minore. Dalle lettere di San Ireneo di Antiochia e da quelle di San Policarpo possiamo concludere che l'ufficio di "vescovo" e di "presbitero" erano già differenziati, per cui il nome di vescovo era riservato solo al capo della comunità, (episcopato monarchico), mentre quello di presbiteri ai suoi coadiutori. Quindi si è già definito un ordine gerarchico che procede dall'episcopato e va al presbiterato e diaconato. Il vescovo aveva il compito di guidare la vita della comunità. L'ufficio influente dei diaconi e più tardi quello delle diaconesse, ha origine nell'età apostolica (Atti 6,2ss). Dal 250 comincia il suddiaconato. Ancora più tardi hanno inizio ufici ecclesiatici rimasti corrispondenti agli attuali: lettorato e accolitato istituiti a Roma.
- a) Tanto maggiore era la carica interiore della vita spirituale tanto meno vi era necessità di imporre una forte autorità con la conseguente mancanza di necessità di precisazione della facoltà autoritaria della Chiesa; perciò si sa poco della capacità del potere legato agli uffici. b) Nell'autorità degli apostoli e poi dei loro vicari e successori é rappresentata la Chiesa. Nella predicazione di Gesù é chiaro il volere fondare una Chiesa. Il concetto di Chiesa è poco chiaro nei Vangeli , in San Paolo e APOS. nonostante i profondi insegnamenti. Il Cristianesimo é Chiesa perciò ogni azione liturgica e sacramentale deve essere sostenuta dalla Chiesa. Dalla successione apostolica dei vescovi è garantita la verità e perciò ai sacerdoti è dovuta l'obbedienza, quindi chi si allontana dagli apostoli si allontana dalla retta dottrina e dalla retta morale. Cipriano afferma: " Non può avere Dio per Padre colui che non ha la Chiesa per Madre".
- Per riguardo alla figura detentrice dell'ufficio episcopale furono poste norme sempre più precise. Il più stretto fu l'obbligo del celibato imposto un pò alla volta in dipendenza anche dei luoghi. Quasi tutti gli apostoli erano sposati e Paolo afferma che anche lui avrebbe la possibilità di avere una donna, ma preferisce lo stato verginale a quello di sposato per poter servire in modo indiviso il Signore e per tale stima invalse presto l'uso che vescovi e sacerdoti non si sposassero. Coloro che venivano chiamati al sacerdozio pur se sposati potevano comunque mantenere il loro stato. Poi dall'uso generale del clero di astenersi dal matrimonio cominciò, dal IV secolo, in Occidente, la legge del celibato per mezzo di decreti, di vari concili e disposizioni di Papi (vd. Concilio di Elvira).
- L'unità della Chiesa. Gesù aveva affermato che la sua Chiesa è il regno imminente di Dio, mentre Paolo l'aveva descritta come corpo mistico di cristo. I primi cristiani erano coscienti della loro unità, nell'unico corpo di Cristo. Celebrando l'eucaristia nella comunione, nella coscienza del possesso di un'unica fede, in un unico Signore, e, nella comunione col vescovo erano coscienti di tale unità. La coscienza di appartenenza ad un unico corpo mistico fu coltivata e rafforzata dai rapporti fra i singoli vescovi e le comunità. La coscienza di tale unità ebbe la sua manifesta espressione nelle assemblee dei vescovi (sinodi, concili), trattanti problemi di carattere generale, che dal 250 in poi si svolsero regolarmente, riunendo i vescovi delle rispettive province (sinodi provinciali). La crescente coscienza del primato della Chiesa di Roma portò tutte le altre ad uniformarsi ad essa, apportando un carattere di particolare unità delle varie chiese. Ancora maggiore fu la manifestazione di tale coscienza di unità con i concili generali (ecumenici). Si ebbe pure una attiva corrispondenza tra i vescovi. Quale importanza potessero avere queste lettere lo si può dedurre da quelle di Ignazio, Cipriano e dagli atti dei martiri e poi con quelle di Gerolamo, Agostino, Leone I. Mentre il vescovo di Alessandria inviava annualmente una lettera pasquale. La gerarchia conserva comunque ancora la sua semplicità tra il V e il VI sec., con l'ascesa dei nobili e dei signori, il diritto di voto della comunità fu limitato. Aumentò poi l'influenza dei metropoliti (capi delle Chiese Madri fondatrici) e degli imperatori, sia in Oriente che in Occidente, nella nomina diretta dei vescovi.
- a) Il primato romano. I successori di Pietro essendo vescovi di Roma manifestarono presto la coscienza di un primato della Chiesa romana. All'inizio non fu necessario imporre tale autorità ad altre chiese. Ma più tardi si ebbe qualche urto. Solo un po alla volta Roma riuscì ad imporsi. L'intervento della comunità romana nei disordini di Corinto e del vescovo romano nella controversia della Pasqua dimostrano già presente la coscienza di primato sito in essa. Pietro d'altronte è chiamato "princeps apostolorum" dal tempo di San Gerolamo. b) Vi furono forti tensioni fra Cipriano e Roma; la sua ecclesiologia gli faceva intendere che il primato di Pietro che egli accettava, non corrispondeva all'ufficio vescovile di Roma. Altre volte invece egli esalta l'autorità di Roma evidenziando idee non unitarie. S. Ignazio d'Antiochia scrive: " La Chiesa romana è la prima nella comunione della carità". S. Ireneo di Lione: "Ogni Chiesa, cioè la totalità dei fedeli d'ogni luogo, deve concordare con la Chiesa romana a causa della sua superiore autorità". c) Giuridicamente il primato della Chiesa di Roma va fissato solo dopo la liberazione della Chiesa, nell'epoca post-costantiniana. Nel sinodo di Sardica nel 343 fu esplicitamente riconosciuto il primato della Chiesa di Roma, essendo stata fondata da Pietro.
- Ordinamento interno della Chiesa
- Il carattere di servizio della gerarchia nella Chiesa
- Gli uffici gerarchici
- L'unità della Chiesa
- Il primato romano
- J. Lortz, Storia della Chiesa, in prospettiva di storia delle idee; vol. 1, Ed. Paoline, 1987, Milano.
- il già citato: Da Pietro al Papato, vd. testo.
13/02/10
Finalmente OVI MAPS for FREE sui MODELLI NOKIA
Proprio questo pomeriggio sono tornato a visitare il SITO NOKIA notando che anche per l'N97 è ora disponibile il download dell'OVI MAPS gratuito.
Tutto risolto?
Si spera di si, ma la mia preoccupazione rimane il ricevitore GPS che riesce a connettersi al segnale del satellite dopo molti, anche troppi, minuti dalla sua attivazione.
Cosa rimane da fare?
Proviamo ad aggiornare il FIRMWARE da 11.0.021 all'ultimo 20.0.019.
E vediamo cosa succede.
Rimanete in contatto per sapere se il problema è risolto.
Aggiornamenti test in progress 20 02 2010
Nulla, il GPS non s'aggancia se non dopo 15 minuti.
Il firmware sembra aver aggiunto qualche tocco alla grafica e qualche voce in più alle opzioni delle impostazioni sui menù.
Nulla di fatto!!!
Neppure per il navigatore gratuito aggiornato e scaricato dal sito su menzionato. Il navigatore risulta quindi ancora un optional sconosciuto per il Nokia N97.
In questo momento se potessi decidere di tornare indietro sulla mia scelta lo farei ben volentieri.
Qualcuno ha trovato soluzioni a questo problema?
Lo segnali al blog e verrà subito pubblicato.
Vi rimando a prossime notizie, si spera positive.
28/01/10
Alcuni comandi Dos. Copiare da una parte ad un'altra dell'hard disk
per copiare dei file, bisogna conoscere tre comandi essenziali:
cd=entra in una directory
dir=visualizza il contenuto di una directory
copy=copia dei file
Esempio: sul desktop ci sono un file chiamato "wrar.exe" è una cartella chiamata "programmi", per copiare il file nella cartella eseguire questo comando:
COPY WRAR.EXE PROGRAMMI
il file verrà copiato all'interno della cartella programmi.
COPIARE WINDOWS SU UN ALTRO HARD DISK
Conviene formattare il disco che deve ricevere il sistema operativo che sarà così pronto per essere scritto.
Per scrupolo meglio fare uno Scandisk del nuovo disco.
- Ora bisogna trasferire tutti i dati del vecchio HD nel nuovo.
- Per copiare il contenuto di un HD con il sistema operativo, su di un altro HD, apri ancora la finestra DOS ed esegui questo comando:
XCOPY C:\ D:\ /S /E /H /C /K /R
copiate e incollate quanto sopra e con la freccetta tornate indietro a correggere le lettere che saranno:
le lettere C e D indicano le unità C:\ come origine e D:\ come destinatario della copia: cioè copio i dati che sono su C:\ verso l'altra unità D:\, supponendo che quella che mi interessa sia D:\, quindi possiamo scegliere a seconda della nostra esigenza;
per esempio io sto attualmente copiando da K:\ a I:\ con il seguente comando quindi:
XCOPY K:\ I:\ /S /E /H /C /K /R
- al termine dell'operazione ti ritroverai sul nuovo HD una identica copia del vecchio, che potrà fare il boot come C: solo se la partizione verrà attivata con fdisk.
26/01/10
Grande Fratello su internet?
Se ne facciano una ragione: c'è gente che li guarda.
20/12/09
Tutti in cerca delle città più vivibili in Italia
E nel rispondere alla tua domanda io rispondo ancora una volta alla tua:
- SIENA
- TRENTO
- BOLZANO
- AOSTA
- RAVENNA
- MANTOVA
- MODENA
- FIRENZE
- PARMA
- VICENZA
- VERONA
- ROVIGO
- PADOVA
- BELLUNO
- REGGIO EMILIA
- SONDRIO
- CUNEO
- GROSSETO
- FORLI'
- PERUGIA
Oltretutto sembra che gli italiani comincino a sognare di abbandonare l'Italia per altre mete più fortunate e promettenti. Colpa dell'economia? Colpa della crisi?
Personalmente credo che il clima di sconforto e scoraggiamento creato dai politici e dal sistema politico italiano abbia un enorme peso su un tanto legittimo quanto difficile desiderio.
08/12/09
Assenze per malattia nel pubblico impiego.
Come nascono le dune a Gela. Smaltire la plastica no?
ti fai del male - Celentano
Archivio blog
Provino imbarazzante... ed elettricista zuzzurellone
Post più popolari
-
Testo completo del pulcino pio di Radio Globo. In radio c'è un pulcino, in radio c'è un pulcino... e il pulcino pio, e il pulcino ...
-
✍️ Comandi base (Word, Excel, PowerPoint, ecc.) Azione Combinazione Tasti Nuovo documento Ctrl + N Apri documento Ctrl + O Salva Ctrl + S...
-
Apriamo il prompt dei comandi da START>PROGRAMMI>ACCESSORI>PROMPT DEI COMANDI. per copiare dei file, bisogna conoscere tre comandi ...
-
Nella schermata principale del gioco dove c'è la scritta fai click per continuare, dovete scrivere i seguenti trucchi: Sblocca le GTO: g...
-
Da ormai due settimane posso dare una prima impressione nuovo Nokia N97, lo smarphone di punta della casa finlandese. Le caratteristiche ...
-
I politici stanno infestando le nostre città con manifesti che annunciano il cambiamento dell'Italia. Quindi... se ne stanno andando? Av...
-
Sallusti ha offeso la dignità della gente che ha visto crollare la propria vita a causa di tagli sui posti di lavoro, dei tagli operati dall...
-
http://www.toyotaclubitalia.it/forum/15-yaris/13327-sostituzione-lampadina-anabbagliante-new-yaris
-
La data del Natale sta diventando per me in questi giorni una vera e propria indagine. Potrebbe essere l'inizio di un C.S.I. Gerusalemm...